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Tfs a due velocità: pagamento anticipato solo per le pensioni di vecchiaia

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La buonuscita dei dipendenti pubblici è di nuovo sotto i riflettori. La Consulta chiede che venga riconosciuto il diritto del lavoratore pubblico alla liquidazione tempestiva della prestazione, con particolare riferimento ai casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. Il governo ha tempo fino a gennaio per intervenire, dopodiché i giudici si pronunceranno sulla legittimità della disciplina che prevede il differimento e la rateizzazione del Tfs/Tfr dei lavoratori della Pa. Intanto l’Inps, con la circolare n° 30 del 27 marzo, ha riepilogato i tempi e le modalità di pagamento della liquidazione dei dipendenti pubblici. Con la legge di Bilancio 2026 è stato avviato un processo di rimodulazione del termine dilatorio del pagamento del Tfs/Tfr. «La modifica prevista dalla manovra, con la riduzione da dodici a nove mesi del termine dilatorio per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027, è disposta limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge», ha evidenziato l’Inps. Continueranno dunque ad applicarsi i termini ordinari più lunghi in caso di pensione anticipata (12 mesi) e di uscita dal lavoro per dimissioni volontarie (24 mesi). In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso il pagamento del Tfs/Tfr deve avvenire invece entro 105 giorni.

Il braccio di ferro

La disciplina che regola i termini di liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di significativi interventi legislativi che hanno modificato il sistema di pagamento del Tfs/Tfr rispetto alla disciplina originaria. L’attuale assetto normativo, che prevede il differimento e la rateizzazione del pagamento delle prestazioni di importo superiore a determinate soglie, è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Nel pubblico la buonuscita viene corrisposta in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro (il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo è pari all’ammontare residuo); in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è uguale o superiore a 100.000 euro. «La Corte Costituzionale, con le sentenze 25 giugno 2019, n. 159, e 23 giugno 2023, n. 130, confermando la legittimità della disciplina sul differimento e sulla rateizzazione del Tfs/Tfr, ha riconosciuto il diritto del lavoratore pubblico alla liquidazione tempestiva della prestazione», ha sottolineato l’Inps nella circolare.

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