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Tfr, arriva il silenzio-assenso: ecco cosa cambia dal 1° luglio

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Previdenza complementare, si cambia. La legge di Bilancio 2026 ha modificato, per i dipendenti pubblici e i privati, la disciplina di conferimento del TFR introducendo, dal 1 luglio, il meccanismo del “silenzio-assenso”. Così, entro 6 mesi dalla data di assunzione, il lavoratore deve effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare attraverso i modelli “TFR2” forniti dal datore di lavoro all’atto dell’assunzione.

Le opzioni

La scelta di adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria e le opzioni a disposizione del lavoratore sono: 1) adesione, attraverso l’assenso esplicito, alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi mediante il TFR maturando ed eventuale contribuzione aggiuntiva a proprio carico e quota parte del datore di lavoro; 2) non adesione dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del TFR maturando presso il datore di lavoro. Nel secondo caso, il lavoratore potrà sempre successivamente modificare la propria scelta e conferire il TFR a un fondo pensione complementare, opzione non possibile nel primo caso, in quanto l’adesione alla previdenza complementare è irreversibile. Iter differente per le aziende con almeno 50 dipendenti, nelle quali il datore di lavoro ha l’obbligo di conferire il TFR, dei lavoratori non iscritti alla previdenza complementare, al Fondo Tesoreria istituito dalla Legge n. 296/2006 presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps. Per determinare se l’azienda è soggetta a questo adempimento, il limite dimensionale dei 50 addetti viene calcolato in questo modo: aziende in attività al 31 dicembre 2006: media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006: media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Ai fini del limite dimensionale devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro. Il versamento al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota maturata. Allo stesso modo, al momento di liquidazione della quota a carico del lavoratore, il datore di lavoro opererà come importo a credito a conguaglio sulle somme da versare. Questo accantonamento datoriale a titolo di TFR da versare all’Inps assume la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Con l’ampliamento della disciplina riguardante la previdenza complementare con il finanziamento attraverso il TFR, l’intento del legislatore è quello di indurre il lavoratore a operare una scelta, tanto che qualora non la adotti, vige, come detto, la regola del silenzio assenso: se nell’arco temporale dei 6 mesi indicati, il lavoratore non si esprime nell’indicare dove accantonare il proprio trattamento di fine rapporto, lo stesso viene automaticamente destinato al fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti, in alternativa se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa.

La soglia

La legge di Bilancio per il 2026 è intervenuta anche in ottica di ampliare la platea di aziende soggette al versamento del TFR al fondo di Tesoreria Inps. Nello specifico, con effetto dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del TFR all’Inps i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che attualmente sono esclusi dall’obbligo. In via transitoria, per il biennio 2026 – 2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60; limite che verrà portato a 40 con decorrenza dal 2032. Ulteriore impatto è la previsione, dal 1° luglio 2026, per lavoratori neo assunti nel settore privato, a esclusione dei lavoratori domestici, dell’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

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