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Stipendi, al via l’esonero contributivo del tre per cento. Ecco chi ne ha diritto

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Buste paga più alte a gennaio. L’Inps, con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo del 2 e del 3%, applicabile per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, come previsto dalla legge di Bilancio. Lo sgravio del 2% è riconosciuto sugli stipendi d’importo inferiore a 2.692 euro, mentre sale al 3% per chi guadagna fino a 1.923 euro.

La circolare

«Possono accedere al beneficio – si legge nella circolare dell”Inps – tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore». La misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali).

Il meccanismo

«L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 2% dei contributi Ivs a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima», prosegue l’Inps. 

Esempi

Dunque, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 2 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali. Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa potrà essere ridotta di 3 punti percentuali, fino a 6,19 punti percentuali.

Esonero variabile

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Perciò la riduzione della quota dei contributi previdenziali Ivs dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita. Inoltre, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità, sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.

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