Gli infortuni domestici durante lo smart working valgono come quelli sul lavoro. Sentenza choc del Tribunale di Padova, sezione Lavoro, a favore di un dipendente pubblico, una donna di 60 anni che lavora per il Dipartimento giuridico dell’Università di Padova. È la prima volta in Italia che un infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione professionale da remoto viene riconosciuto come infortunio sul lavoro, e ammesso in quanto tale al risarcimento delle spese sanitarie.
La storia
La donna oggetto della sentenza era inciampata in casa, rompendosi una caviglia, durante un videocollegamento in smart working, L’incidente risale al 2022. La frattura della caviglia, in due punti, aveva richiesto il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico. L’ospedale aveva indicato a referto 137 giorni di inabilità al lavoro. L’Inail, esaminata la pratica, aveva escluso la natura dell’incidente come infortunio sul lavoro, nonostante lo avesse riconosciuto come indennizzabile in un primo momento. La donna – costretta a ricorrere alle coperture assistenziali dell’Inps, pagando autonomamente per ogni prestazione medica – si è rivolta perciò al Giudice del Lavoro di Padova. Quest’ultimo alla fine le ha dato ragione e ha imposto di rimborsare alla lavoratrice le spese mediche sostenute. La dipendete ha ottenuto 1.300 euro di rimborso spese e un indennizzo mensile per l’inagibilità al lavoro dovuta all’infortunio.
La sentenza
Il pronunciamento del giudice risale all’8 maggio scorso, ma è stato reso noto solo in questi giorni. La sentenza appare destinata a imprimere una svolta nell’ambito dei diritti di chi lavora da remoto. Ma cosa dice l’Inail – che come detto aveva derubricato l’incidente occorso alla donna a infortunio domestico – al riguardo delle tutele anti-infortuni in smart working: «Il lavoratore agile è tutelato contro gli infortuni sul lavoro ma ci deve essere una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa». Così stabilisce una circolare Inail del 2017 che chiarisce le regole sugli infortuni in corso di smart working. «Il lavoratore agile – si legge sempre nella circolare del 2017 – è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale».
