Nessun taglio alla spesa scolastica per finanziare la nuova polizza sanitaria integrativa quadriennale gratuita destinata al personale che lavora nella scuola e per la scuola. Il ministero dell’Istruzione e del Merito cerca di divincolarsi dalle polemiche sollevate nei giorni scorsi da alcune fonti. Secondo il ministero nessuna risorsa è stata sottratta al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il Mim ha fatto sapere che “le risorse destinate alla copertura assicurativa derivano da stanziamenti aggiuntivi specificamente destinati a questa finalità. La consistenza del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – ha specificato il dicastero guidato dal ministro Giuseppe Valditara – non ha subito alcuna riduzione. La polizza, destinata a una platea di oltre 1,2 milioni di lavoratori, rappresenta un nuovo strumento di Welfare per il personale della scuola. In meno di 3 giorni sono già state registrate circa 250mila adesioni”.
LA SCADENZA
“L’estensione della copertura ai dirigenti scolastici e al personale del ministero – ha aggiunto poi il Mim – trova inoltre esplicito fondamento nell’articolo 15-ter del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026 e risponde a una precisa richiesta dei lavoratori del comparto. Il ministero continuerà ad operare per ampliare gli strumenti di tutela e di welfare destinati a tutto il personale che ogni giorno lavora per la scuola italiana”. Occorre ricordare che per aderire all’iniziativa c’è tempo fino al 20 settembre 2026. La copertura, infatti, non è automatica: per beneficiarne è necessario manifestare espressamente la propria volontà di aderire entro il termine previsto. Il Ministero ha sottoscritto un contratto con UniSalute, in coassicurazione con Poste Assicura S.p.A. e Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., nell’ambito delle misure di welfare destinate al personale scolastico e al personale del Mim. La polizza avrà efficacia dal 30 settembre 2026 al 29 settembre 2030, per una durata complessiva di quattro anni. La polizza sanitaria è gratuita per il personale avente diritto, ma l’adesione è volontaria e deve essere espressamente effettuata. Chi non aderisce non potrà beneficiare della copertura. Una volta espressa, inoltre, l’adesione non potrà essere annullata.
PLATEA
La copertura riguarda una platea molto ampia di personale scolastico e ministeriale. Ne possono beneficiare i dirigenti scolastici, il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato, nonché docenti, educatori e ATA con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche. Per il personale a tempo indeterminato la copertura può durare per tutti i 48 mesi previsti dal contratto, salvo cessazione dal servizio. Per il personale a tempo determinato, invece, la copertura opera soltanto per la durata dell’incarico. Sono inoltre ricompresi il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito a tempo indeterminato in servizio presso gli Uffici centrali e periferici e il personale che presta servizio, a vario titolo, presso tali uffici. Is upplenti con supplenze brevi non risultano invece compresi tra i beneficiari indicati dal Piano, che per il personale a tempo determinato fa riferimento ai contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche. Per il personale a tempo indeterminato e per i dirigenti scolastici la durata massima è di 48 mesi, salvo cessazione dal servizio. Per il personale a tempo determinato la durata è invece collegata a quella dell’incarico. La polo polizza non rimborsa indistintamente qualsiasi visita medica o spesa sanitaria. Il Piano prevede specifiche garanzie riguardanti grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi, day hospital e day surgery, interventi chirurgici ambulatoriali, indennità da ricovero, parto, prevenzione odontoiatrica, implantologia, non autosufficienza permanente, programmi di prevenzione, tariffe sanitarie agevolate e servizi di consulenza. Il massimale complessivo previsto dal Piano arriva a 600 mila euro per ciascuna annualità assicurativa e per singolo assistito, fermo restando i diversi sottomassimali e le specifiche condizioni previste per le singole prestazioni.
