Nel 2026 i datori di lavoro pubblici possono applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento ai compensi riconducibili al trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposti ai lavoratori che nel medesimo periodo d’imposta sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n.173/2026. L’istante, in qualità di sostituto d’imposta, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15 per cento introdotta, per il periodo d’imposta 2026, dall’ultima legge di Bilancio, con riferimento al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. In particolare, considerato che le disposizioni della legge di Bilancio 2026 si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, l’istante aveva chiesto a quale periodo d’imposta fosse riferito tale limite reddituale.
IL CHIARIMENTO
Per il solo anno 2026 il trattamento accessorio, sia fisso che variabile, erogato al personale non dirigenziale di tutte le pubbliche amministrazioni è assoggettato – ma solo entro il limite di 800 euro annui – a una flat tax del 15%. Come detto, la disposizione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro annui. L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 27, della legge di Bilancio 2026. Il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è escluso da questa flat tax. Tornando alla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello, è stato chiarito che «con specifico riferimento al limite massimo di 800 euro, considerato il tenore letterale della disposizione, in assenza di ulteriori precisazioni normative, nonché tenuto conto che l’efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d’imposta 2026, si ritiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui». «Con riferimento alla disposizione che limita l’applicazione dell’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro – ha aggiunto l’Agenzia delle Entrate – in assenza di una espressa previsione normativa si ritiene che tale limite debba essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026». Tradotto: per l’agevolazione sui compensi accessori rileva il reddito di lavoro dipendente maturato nello stesso periodo d’imposta in cui viene applicato il beneficio.
