Rottamazione quinques, ultime ore per pagare. Scadono il 30 settembre (ma la legge consente 5 giorni aggiuntivi di tolleranza) i termini per il versamento della seconda rata della sanatoria, sanatoria che permette di estinguere i debiti fiscali relativi al periodo 2000-2023 con il carico degli interessi legali ma senza il fardello di sanzioni, interessi di mora e aggio. Potevano accedere all’operazione anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrassero nel perimetro previsto dalla nuova misura. La misura, come ricordato, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a omesso versamento di: imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria; contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
IL CALENDARIO
Il pagamento (per chi non ha già regolato tutto in un’unica soluzione soluzione il 31 luglio scorso) può avvenire a rate, fino a un massimo di 54 bimestrali in 9 anni con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 vengono applicati interessi annui del 3%.
SANZIONI
La scadenza del 30 settembre è significativa in quanto, se si è mancato l’appuntamento del 30 luglio, si rischia di incorrere nella violazione di due rate, che comporta la decadenza del piano. Una circostanza che fa decadere i benefici della sanatoria con la conseguenza che quanto dovuto andrebbe poi pagato successivamente in un’unica soluzione, con il ritorno degli oneri accessori. La spada di Damocle delle due rate (anche non consecutive) non onorate, peraltro, continuerà a pendere sulla testa dei contribuenti fino alla fine del piano di rientro dal debito. Occorre ricordare a questo proposito che, eventualmente, quanto già parzialmente versato verrebbe considerato un acconto sul debito complessivo. In caso di inefficacia, la legge prevede che: i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.
