Rottamazione quinques, si va in cassa. Scadono il 31 luglio (ma la legge consente 5 giorni aggiuntivi di tolleranza) i termini per il versamento della prima (e, in taluni casi, unica) rata della sanatoria che permette di estinguere i debiti fiscali relativi al periodo 2000-2023 senza il pagamento disanzioni, interessi di mora e aggio.
LA PLATEA
Possono accedere all’operazione anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro previsto dalla nuova misura. Restano invece esclusi i debiti già regolarmente saldati nell’ambito della Rottamazione-quater. La misura, come ricordato, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a omesso versamento di: imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria; contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. A condizione che siano riferiti alle fattispecie sopra indicate, possono essere inclusi nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto: delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono decaduti a causa del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste; della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater, qualora, alla data del 30 settembre 2025, siano stati persi i benefici della misura perché non tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate.
LE RATE
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del 3%. Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima del piano pagamenti, comporta la perdita dei benefici, e quanto versato viene considerato un acconto sul debito complessivo. In caso di inefficacia, la legge prevede che: i versamenti effettuati sono considerati a titolo diacconto sulle somme complessivamente dovute; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.
