È stata sottoscritta in Aran l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro che proroga al 31/12/2030 il termine entro il quale i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree in regime di Tfs potranno esercitare l’opzione per il Tfr. In tal modo, essi potranno continuare ad aderire ai fondi di previdenza complementare. Gli effetti dell’accordo decorrono dal 1° gennaio 2026 al fine di consentire l’opzione e l’iscrizione ai fondi di previdenza complementare anche nel periodo intercorrente tra la suddetta data e la data in cui il contratto entrerà in vigore. «L’entrata in vigore dell’accordo – spiega l’Aran in una nota – avverrà dopo la sottoscrizione definitiva del testo, a seguito della positiva conclusione della fase di certificazione della compatibilità e di acquisizione dei prescritti pareri».
Regole
L’accesso alla previdenza complementare negoziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinato al passaggio dal regime di Tfs al sistema del Tfr. Questo passaggio è stato stabilito con l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999. I lavoratori e le lavoratrici assunti nella Pa dal 1° gennaio 2001 in poi, ai quali si applica il regime di Tfr, possono aderire in qualsiasi momento ai fondi negoziali di riferimento (Espero e Perseo-Sirio) conferendo l’intero Tfr e la contribuzione ordinaria prevista dal regolamento del fondo. Il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, ancora in regime di Tfs, deve invece optare per il Tfr per aderire alla previdenza integrativa. Il termine per esercitare tale opzione era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2020 e in seguito è stato spostato al 31 dicembre 2025.
I fondi
I dipendenti pubblici possono aderire alla previdenza complementare tramite fondi pensione negoziali istituiti con contratti collettivi di comparto o territoriali, con contribuzione del lavoratore, del datore di lavoro e il conferimento del Tfr totale o parziale. Altrimenti possono aderire a fondi pensione individuali (fondi aperti o Pip), con contribuzione volontaria a carico dell’aderente, senza possibilità di conferire il Tfr. Per quanto riguarda i fondi negoziali pubblici, il finanziamento avviene tramite un contributo dell’1% della retribuzione lorda a carico del lavoratore, un contributo dell’1% a carico del datore di lavoro e il conferimento del Tfr. Il conferimento del Tfr pùò avvenire nella misura del 100% per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001 o del 28,94% per chi ha trasformato il Tfs in Tfr, con accantonamento figurativo aggiuntivo pari all’1,5% della retribuzione Tfs. Il lavoratore può aumentare la contribuzione volontaria senza periodicità prefissata.
