In arrivo nuove regole operative per i prestiti ai pensionati estinguibili mediante trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Lo ha comunicato l’Inps in una nota. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari ha validità triennale dal 1 maggio 2026 al 30 aprile 2029 e punta a garantire una gestione dei finanziamenti più semplice, lineare e sicura per tutti i soggetti coinvolti.
COSA CAMBIA
Tra le principali novità introdotte per accelerare la transizione digitale e proteggere gli utenti, spicca l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dedicati per l’estinzione anticipata o la modifica dei contratti. Anche il cosiddetto “rinnovo esterno”, vale a dire il cambio di società finanziaria, viene ora gestito interamente online, con standard rigorosi per l’indicazione dei flussi di pagamento. Parallelamente, per tutelare la privacy durante la consultazione della quota di pensione cedibile, l’identità del pensionato potrà essere verificata in modo flessibile ed evoluto: oltre al classico documento di riconoscimento, sarà possibile confermarla tramite un codice Otp inviato dall’Istituto o indicando l’importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l’Inps effettuerà controlli periodici presso gli istituti convenzionati per verificare il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati. Sul fronte dei costi di gestione, le finanziarie aderenti corrisponderanno all’Istituto un importo pari a 2,03 euro per ogni operazione di trattenuta, mentre per i soggetti non aderenti è previsto un contributo annuo maggiorato.
IL MECCANISMO
Occorre ricordare che la cessione del quinto della pensione è un prestito che il pensionato può ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsabile attraverso un addebito automatico mensile che l’Inps effettua sulla sua pensione. L’addebito non può superare un quinto dell’importo mensile della pensione. La cessione del quinto può essere chiesta dai titolari di tutte le pensioni, a eccezione di: assegni e pensioni sociali; invalidità civili; assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28); assegni al nucleo familiare; pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione; prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92; APE Sociale. Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione, il pensionato deve prima richiedere personalmente, presso una qualsiasi sede Inps, la comunicazione di cedibilità della pensione, un documento in cui viene indicato l’importo massimo della rata del prestito. Questo documento va quindi consegnato alla banca o alla società finanziaria con cui si andrà a stipulare il contratto di finanziamento. Nel caso in cui il pensionato si rivolga a una società convenzionata con l’Inps, la comunicazione di cedibilità verrà elaborata direttamente dalla società attraverso un collegamento telematico con l’Istituto e i tassi di interesse applicati al contratto di prestito saranno quelli stabiliti dalla convenzione.
DURATA
La durata del contratto di prestito non può superare dieci anni ed è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di premorienza del titolare della prestazione. Una volta completate tutte le attività inerenti la stipula del contratto con l’istituto finanziario e a fronte dell’avvenuta notifica, l’Inps provvede a versare la quota stabilita trattenendola direttamente dalla pensione. Poiché il pensionato può cedere fino a un quinto della propria pensione, la rata dipende dall’importo della pensione stessa. L’importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, con salvaguardia del trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge per l’AGO. Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione. Nel caso di titolari di più pensioni cedibili della medesima gestione pensionistica, il calcolo si effettua sul cumulo delle pensioni percepite.
TUTELE
Prima di impostare il piano di ammortamento sulla pensione, in base alla durata e all’importo della rata pattuita da contratto, l’Inps verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato: la banca o la società finanziaria devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge; il tasso applicato al prestito non deve essere superiore al tasso soglia anti-usura per gli intermediari finanziari accreditati o al tasso convenzionale stabilito, per la propria fascia di età, per il prestito erogato dagli intermediari finanziari convenzionati; la rata prevista dal contratto non deve superare un quinto dell’importo cedibile della pensione; nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni, interessi). Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
