C’erano una volta i furbetti della Naspi. Quelli che per farsi licenziare, e ottenere l’indennità di disoccupazione, prestazione preclusa a chi lascia un impiego volontariamente, semplicemente non si presentavano più in ufficio, senza giustificazione, costringendo di fatto il datore di lavoro a mandarli a casa. Con l’entrata in vigore a gennaio del Collegato Lavoro sono cambiate le norme in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro. Adesso, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni, o al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà dell’impiegato e non è dovuto da parte del datore di lavoro il pagamento del cosiddetto ticket licenziamento. In una circolare l’Inps ha appena precisato che questo ha riflessi anche sulla Naspi: «In questo caso il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro richieste dalla legge».
La stretta
L’assegno di disoccupazione è riservato ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il posto. Spetterà all’Ispettorato nazionale del lavoro verificare che il lavoratore sia risultato effettivamente assente ingiustificato per il periodo richiesto. La disposizione introdotta dalla legge del 13 dicembre 2024 non si applica nel caso in cui il lavoratore dimostri «l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza». I beneficiari della Naspi ad agosto 2024, ultimo dato Inps disponibile, sono stati 1.182.527, in aumento dell’un per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’assegno, pari al 75 per cento della retribuzione media degli ultimi quattro anni percepita dal lavoratore, ha una durata massima di 24 mesi e dal sesto mese di fruizione (otto per gli over 55) si riduce del 3 per cento ogni mese. Attenzione però perché anche la Manovra ha previsto una stretta contro i furbetti della Naspi. I lavoratori che negli ultimi dodici mesi hanno lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato e che poi sono stati assunti e subito licenziati da un’altra impresa, da quest’anno possono accedere alla misura solo a determinate condizioni. Quali? Per ottenere l’assegno è necessario ora avere accumulato almeno 13 settimane di contribuzione con il rapporto di lavoro successivo a quello cessato per propria scelta. Prima in molti una volta che avevano dato le dimissioni da un impiego fisso si facevano assumere da un’impresa “amica” per poi farsi licenziare a stretto giro al solo scopo di poter richiedere la Naspi. Insomma, chi presenta la lettera di dimissioni e non matura successivamente almeno 13 settimane di contributi presso un secondo datore di lavoro deve per forza aspettare dodici mesi dalla cessazione del primo rapporto di lavoro prima di poter inoltrare la richiesta per la Naspi.
Ricerca del lavoro
Non solo. I beneficiari hanno anche nuovi obblighi da rispettare sul fronte della ricerca di un’occupazione. Oggi chi presenta la domanda per la Naspi viene automaticamente iscritto alla piattaforma Siisl per l’inclusione sociale e lavorativa, ovvero la piattaforma pensata per incrociare domanda e offerta di formazione e lavoro. Il beneficiario della Naspi ha quindici giorni di tempo per accedere al portale Siisl e siglare il patto di attivazione digitale, aggiornare il proprio curriculum e redigere il patto di servizio personalizzato.
