Il Senato ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto fiscale. Tra le novità introdotte in sede di conversione del decreto figura l’estensione della definizione agevolata anche ai carichi affidati dagli enti territoriali agli agenti della riscossione. La norma supera una disparità di trattamento più volte segnalata dall’Anci, consentendo anche ai Comuni e agli altri enti territoriali di applicare la “rottamazione” ai propri crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di natura sia tributaria che patrimoniale, come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe stradali. L’estensione riguarda i crediti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei Conti. Lo segnala l’Ifel.
Mille Comuni esclusi dalla rottamazione locale
L’applicazione della misura, che è ovviamente facoltativa, è subordinata all’adozione, da parte degli enti interessati, di un’apposita delidera di adesione, da approvare e comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno. Si tratta di tempi molto ristretti. Come evidenziato dall’Anci, il legislatore tuttavia non sembra aver tenuto conto della tornata elettorale in corso, che interessa circa 980 Comuni che rinnovano i consigli comunali nel corso del mese di maggio. «È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026», così l’Ifel. La delibera consigliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente.
Bilanci
Sempre l’Ifel precisa che a differenza della definizione agevolata delle entrate comunali, in questo caso non è espressamente richiesta alcuna verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio. «Nonostante ciò, si ritiene opportuno corredare la motivazione dell’atto deliberativo con un’analisi dei carichi affidati all’Ader, sia con riferimento alla loro vetustà che al grado di svalutazione degli stessi mediante accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, segnalando gli effetti finanziari che dalla decisione di adesione possano derivare», si legge nella nota di approfondimento della fondazione dell’Anci. Va anche sottolineato che la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, «non potendo l’ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria».
