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Lo sconto fiscale dimentica il Tfr. Svista alleggerisce l’assegno

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Per molti dipendenti pubblici è stata una doccia fredda. Terminato il loro servizio, costretti a dover chiedere un anticipo alle banche per ottenere subito parte della “buonuscita”, perché ancora oggi lo Stato ai “volti della Repubblica” versa quanto maturato in 35-40 anni di carriera con ritardi anche di cinque anni, pensavano almeno di poter contare tutti sull’agevolazione fiscale introdotta dal governo per compensare proprio il fatto di dover pagare un interesse alle banche per l’anticipo, se richiesto, sul Tfs. 

Invece no. Per una interpretazione “letterale” fatta dal Dipartimento delle finanze del ministero del Tesoro e dall‘Inps, una buona fetta di dipendenti pubblici non potrà contare sul beneficio fiscale. Che è consistente e che può arrivare a un mancato sgravio di 3.750 euro per quei lavoratori che, una volta andati in pensione, devono attendere soldi della loro buonuscita per 60 mesi. 

Ma andiamo con ordine. La norma dice che per le indennità pagate dopo 12 mesi si applica uno sconto dell’1,5%, per quelle a 24 mesi del 3%, a 36 mesi si arriva al 4,5% per toccare il 6% per quelle corrisposte dopo 48 mesi. Ma in una nota l’Inps ha chiarito che “la detassazione viene applicata esclusivamente nelle ipotesi di trattamenti di fine servizio denominati Indennità di buonuscita (destinatari i dipendenti statali), Indennità di anzianità (dipendenti enti pubblici non economici) e Indennità premio di servizio (dipendenti enti locali e sanità)”. 

Diversamente, l’Inps si comporta nei confronti dei dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio si trovano in regime di Trattamento di Fine Rapporto-Tfr, poiché a costoro l’Istituto previdenziale non applica la detassazione. Figli e figliastri, per dirla brutalmente. Anche perché le differenze nel pubblico impiego sono molte: si passa dal Tfs alla buonuscita fino al classico Tfr che viene applicato a tutti gli assunti a partire dal 2001 e a tutti quelli assunti negli anni precedenti che, però, hanno scelto di aderire a forme di previdenza complementare. 

In poche parole, mentre ai dipendenti è permesso chiedere l’anticipo contemporaneamente gli viene negato lo sgravio fiscale. Le conseguenze, sui redditi sono pesanti. Ad esempio, un impiegato con un imponibile di 25 mila euro ci rimette 375 euro per la mancata detassazione su 12 mesi (tasso dell’1,5%). E con lo stesso imponibile si arriva ad un mancato taglio fiscale di 750 euro (24 mesi, tasso del 3%) fino a mille e 125 euro su 36 mesi (tasso del 4,5%). Un dirigente con un imponibile di 50 mila euro perde 750 euro sulla mancata detassazione su 12 mesi, mille e 500 euro su 24 mesi e 2 mila e 250 euro su 36 mesi, fino al caso limite di 3 mila 750 euro oltre i 60 mesi.

Il dipartimento delle finanze, ha spiegato, che c’è poco da fare. Si è decisa una interpretazione “letterale” della norma. Per poi dire: “qualora si volesse estendere l’ambito applicativo della norma alla totalità dei dipendenti pubblici si renderebbe necessario un intervento legislativo”. Non solo. Il Dipartimento questo intervento lo suggerisce anche: andrebbe modificato l’articolo 24 del decreto legge 4 del 2019 eliminando il rinvio all’articolo 19 comma 2-bis del Tuir. In questo modo, è la conclusione, il beneficio sarebbe esteso a tutti i dipendenti pubblici compresi i “non contrattualizzati”. Già perché tra i “volti della Repubblica” esclusi dal beneficio ci sono anche pompieri e poliziotti. 

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