La tregua fiscale agostana è agli sgoccioli. Scade il 4 settembre lo stop dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Per tutto il mese di agosto l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento. Stesso discorso valeva per le cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Identica sospensione é stata applicata anche per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.
CARTELLE
Ecco, nel dettaglio, cosa riparte. Innanzitutto i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva; i termini di 60 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Occorre ricordare che la norma stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione conseguente ai controlli automatici o degli uffici, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In questo caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Inoltre, sempre entro 60 giorni va effettuata la regolarizzazione: dei controlli formali ex art. 36-ter e degli esiti dell’attività di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Una particolare attenzione va riservata per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto: per questi atti, il temine di 60 giorni per il pagamento dell’avviso bonario è rimasto sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 60 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre. Per l’intero mese di agosto è stato sospeso l’invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta sostanzialmente di quelli per i quali sono sospesi i termini per il versamento. Pertanto, per tutto il mese di agosto, l’Amministrazione finanziaria non ha potuto inviare ai contribuenti le comunicazioni relative: agli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni; agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata; alle lettere di compliance. Inoltre, per quanto riguarda le attività di riscossione coattiva esercitate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per il mese di agosto era prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento.
CONTENZIOSI
Durante l’estate opera anche una più generalizzata sospensione dei termini processuali. In particolare, è prevista la sospensione di diritto dal 1° al 31 agosto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative. La decorrenza riprende dalla fine del periodo di sospensione e, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la pausa estiva incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie. Se uno dei termini interessato dalla sospensione cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi. Ad esempio, se il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 20 luglio 2026, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 19 ottobre (i 60 giorni vengono calcolati in questo modo: 11 giorni di luglio, 0 giorni ad agosto per via della sospensione, 30 giorni di settembre, 19 giorni di ottobre). La sospensione feriale incide sui termini a ritroso per il deposito presso le Segreterie delle Corti di Giustizia tributarie di documenti e memorie illustrative: in questo caso, la sospensione comporta una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti.
Inoltre, è possibile cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con quelli previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione.
