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Pa, il nodo dei buoni pasto in ferie: il governo rischia una stangata di 2 miliardi

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Rischia di costare caro lo stallo sulla regolazione della disciplina relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici durante le ferie, dopo che i giudici del lavoro hanno stabilito che i lavoratori della Pa hanno diritto nei giorni di riposo a una retribuzione uguale o simile a quella che percepiscono quando lavorano. Come abbiamo già evidenziato in un articolo pubblicato il 14 agosto scorso, intitolato «Decreto Pa, salta la disciplina della retribuzione dei dipendenti durante le ferie», il governo non ha ancora fornito un’interpretazione della materia utile a individuare le indennità che vanno versate ai lavoratori pubblici quando sono in vacanza. In particolare, va fatta chiarezza sui buoni pasto.

LA MISURA

Il governo sta lavorando a un nuovo decreto della Pubblica amministrazione per evitare di dover riconoscere i buoni pasto ai dipendenti pubblici nei giorni di ferie. Lo Stato rischia una maxi-spesa che la Conferenza delle Regioni ha quantificato in circa 2 miliardi di euro. Il conto annuale del personale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato indica che in un anno i giorni di ferie dei dipendenti pubblici sono oltre 65 milioni, con 21 giorni utilizzati in media da ciascun lavoratore. Insomma, l’intervento del governo si rende necessario per evitare una stangata troppo pesante sui conti dello Stato. Il paradosso è che in assenza di una disciplina chiara relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici durante le ferie, i buoni pasto potrebbero essere riconosciuti nei periodi di riposo e restare esclusi invece quando la giornata lavorativa è ridotta da permessi e non raggiunge la durata contrattuale necessaria all’erogazione dei coupon.

LE SENTENZE

Ma quali indennità vanno pagate agli statali nel corso delle vacanze? I giudici del lavoro hanno stabilito che i dipendenti della Pubblica amministrazione hanno diritto a percepire, anche in ferie, le indennità legate a particolari condizioni operative, come per esempio l’indennità di turno. La retribuzione durante le ferie deve essere comparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, ma non necessariamente identica: così ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 18529/2026. In precedenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’articolo 7 della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. E questo per non disincentivare il diritto al riposo.

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