Salta la regolazione della disciplina della retribuzione dei dipendenti pubblici durante le ferie. Il decreto Pa omnibus approvato all’inizio di agosto dal Consiglio dei ministri non fornisce chiarimenti in merito. Nella versione finale del testo non hanno trovato spazio le disposizioni in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici nei periodi di riposo.
IL NODO
Quali indennità devono essere pagate agli statali nel corso delle vacanze? I giudici del lavoro hanno stabilito che i dipendenti della Pa hanno diritto a percepire, anche in ferie, le indennità legate a particolari condizioni operative, come per esempio l’indennità di turno. Ma in assenza di un’interpretazione chiara, saranno le singole amministrazioni a decidere quali indennità non andranno versate al dipendente durante le vacanze perché non strettamente collegate all’effettivo svolgimento delle mansioni. In questo modo però si rischia il Far West. La retribuzione durante le ferie deve essere comparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, ma non necessariamente identica: lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 18529/2026. Insomma, nei periodi di riposo la retribuzione non deve per forza coincidere con quella dei giorni di lavoro, ma non può nemmeno discostarsi troppo dai valori su cui si attesta durante il resto dell’anno. La nozione di retribuzione da applicare nel periodo di godimento delle ferie subisce l’incisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’articolo 7 della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. Anche due sentenze delle Corti d’Appello di Torino (n. 87/2026) e di Roma (n. 2737/2026) confermano il principio.
FUNZIONI CENTRALI
I Ccnl del triennio 2025-27 dei vari comparti pubblici contengono clausole destinate a regolare la materia, ma solo quello delle Funzioni centrali è stato sottoscritto in via definitiva. L’articolo 21 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Pa centrale stabilisce che «ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, spetta anche una indennità giornaliera». Questa deve essere «commisurata alle indennità di turno complessivamente percepite nel corso dell’anno solare che precede la fruizione delle ferie e va calcolata come segue: indennità di turno percepite nell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26». L’indennità è posta a carico del Fondo risorse decentrate.
