Per il nuovo ordinamento professionale c’è un altro tassello. Per il passaggio tra aree, soprattutto per accedere alla terza area, potrebbe non essere più necessario avere una laurea. O quantomeno questo requisito verrebbe meno per i funzionari che già sono in forze alle amministrazioni. La novità emerge tra gli emendamenti approvati in Commissione Affari Costituzionali del Senato al decreto sul Reclutamento e confermata nel maxi emendamento approvato con il voto di fiducia a Palazzo Madama. Cosa dice esattamente l’emendamento approvato in Senato, visto che il testo sarà confermato alla Camera dove il decreto arriverà blindato?
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, si legge nel testo approvato, i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area
dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
Detto in altri termini, i dipendenti pubblici che si trovano un una determinata area, che sia essa la prima o la seconda, per passare a quella superiore, se negli ultimi cinque anni hanno maturato professionalità ed esperienze “utili” all’amministrazione stessa, potranno accedere all’area superiore “in deroga” ai titoli richiesti normalmente per l’accesso. Ovviamente il discorso vale principalmente per la terza Area, per la quale normalmente viene richiesto il requisito della laurea per l’accesso. L’emendamento, tuttavia, pone un limite. La regola dell’esperienza, in sostituzione dei titoli, non potrà valere per i passaggi alla nascitura Quarta area, quella delle alte professionalità.
COSI’ FUNZIONERANNO GLI SCATTI DI STIPENDIO, LEGGI L’ARTICOLO
Per il resto nel testo dell’emendamento ci sono molte conferme sul nuovo ordinamento professionale. Viene ribadito che la contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area, conferma l’emendamento, avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Con la legge 6 agosto 2021, n. 113 è stato convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La legge di conversione, pur apportando numerose modifiche, nello specifico art. 3 va ha modificare art. 52 comma 1 bis del 165/2001, pertanto la mia domanda leggendo le varie modifiche è quella di sapere intanto se questa nuova normativa deve essere applicata per nuovi bandi di progressioni verticali e se il requisito di accesso rimane la laurea o è sufficiente il diploma?
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