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Ecco quanto costano (veramente) gli anticipi Inps del Tfs-Tfr agli statali

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Partono gli anticipi del Tfs-Tfr a condizioni agevolate da parte dell’Inps. Ma solo chi è iscritto al cosiddetto Fondo credito (la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali) ne potrà fare richiesta. Attenzione però perché l’adesione al fondo in questione comporta un prelievo dello 0,15% sulla pensione. Prelievo che va a sommarsi al tasso di interesse dell’1% che l’istituto di previdenza applicherà sui prestiti concessi (prevista pure una ritenuta dello 0,5% per coprire le spese di amministrazione). Sono questi i veri costi che dovranno sostenere i richiedenti nel caso di semaforo verde alla loro domanda di anticipo. Le istanze vanno inoltrate online collegandosi al sito dell’ente e saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse: sul piatto ci sono 300 milioni di euro, sufficienti a soddisfare poche migliaia di richieste di anticipo. Infine, i tempi di lavorazione potranno richiedere fino a 180 giorni. Ecco perché, ha spiegato l’Inps, «le domande non potranno essere accolte se dalla certificazione risulta che l’unica o ultima rata del trattamento debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione».

I costi

Sull’anticipazione del Tfs-Tfr è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento. Attualmente il tasso di interesse applicato alla prestazione è pari all’1% (ma potrebbe essere rivisto strada facendo). Specifica l’Inps: «L’interesse è calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di esigibilità del trattamento più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di esigibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di esigibilità della seconda e terza rata), salvo procedere al relativo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione unitaria e all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza». Chiaramente chi chiederà l’anticipo solo di una parte della liquidazione e non della somma integrale (c’è anche questa possibilità) risparmierà qualcosa sugli interessi. L’iscritto può recedere dall’anticipazione della liquidazione prima dell’accettazione da parte dell’istituto della proposta contrattuale e in tal caso non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Al contrario, dopo l’accettazione della proposta da parte dell’Istituto non è più possibile recedere dal contratto. Inoltre non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento erogato.

Le regole

Prima di erogare il finanziamento l’istituto procederà al recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla gestione, poi all’eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della gestione richiesta dall’iscritto e solo alla fine effettuerà l’accredito all’iscritto dell’eventuale importo residuo. Come evidenziato, gli anticipi dell’Inps non sono rivolti ai cessati dal servizio che non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia al momento della domanda di anticipazione del Tfs/Tfr che al momento della concessione dell’anticipazione del trattamento. La richiesta di adesione al fondo può essere fatta solo contestualmente alla domanda di pensione o entro il 31 agosto dell’anno di cessazione.

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