Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/pamagazi/public_html/wp-content/themes/fox/inc/admin/import.php on line 389
Decreto salva-casa: le piccole violazioni saranno tollerate - PA Magazine

PA Magazine

/

Decreto salva-casa: le piccole violazioni saranno tollerate

4 minuti di lettura
iStock

Se non è un condono, poco ci manca. Nel nuovo decreto “salva-casa”, messo a punto dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, figurano molte norme che, di fatto, rendono più semplici lavori e cantieri, allentando i controlli e alzando le soglie di tolleranza sulle violazioni.

Ecco cosa c’è da sapere.

Errori, ok fino al 5 per cento

Per gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituisce violazione edilizia fino al 5% delle misure previste. La tolleranza autorizzata, si legge nel decreto, prevede il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; il 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; il 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; il 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Edilizia libera

Il decreto allarga il perimetro delle attività in edilizia libera, che quindi non hanno bisogno di permessi. Rientrano la realizzazione di porticati con strutture fisse come le Vepa, le vetrate panoramiche amovibili e le tende da sole con strutture fisse.

Stato legittimo più semplice

Cambiano le regole per attestare lo stato legittimo. In caso di interventi edilizi che interessano per intero l’immobile o l’unità immobiliare la verifica dello stato legittimo deve avere a riferimento il solo titolo edilizio relativo a questi lavori (e gli eventuali titoli successivi), senza la necessità di risalire ai titoli abilitativi precedenti. In questo modo, si evitano i problemi nel recupero di titoli molto vecchi.

Cambio di destinazione facile

Il cambio di destinazione d’uso senza opere di una singola unità immobiliare viene sempre consentito. Possibile cambiare destinazione, ad esempio, da residenziale a turistico-ricettiva purché l’unità non sia ubicata in zona vincolata e siano rispettate determinate condizioni. Per questi interventi è necessario presentare la Scia.

Edifici ante 1977 sanati

Arriva la possibilità di regolarizzare, con la presentazione di una Scia e il pagamento di una sanzione pecuniaria, le varianti realizzate in corso d’opera in parziale difformità a titoli abilitativi rilasciati prima della entrata in vigore della legge 10/1977.

Stop alla doppia conformità

Arriva il superamento della doppia conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in parziale difformità dai titoli depositati in Comune: non sarà, cioè, più necessario rispettare sia la norma del tempo della realizzazione che della presentazione della domanda per sanare gli interventi. La novità è che sarà possibile provare la conformità urbanistica ad oggi (al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione. Il comune potrà, però, subordinare il rilascio del permesso/Scia in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitari. In questi casi è previsto il pagamento del triplo del contributo di costruzione. Per gli immobili con vincoli paesaggistici sopravvenuti sarà possibile chiedere una valutazione previa presentazione dell’autorizzazione paesaggistica.

Dehors permanenti

Le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid per finalità “sanitarie, assistenziali, educative” e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione “possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale” in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Ultimi articoli da